Interruzione e Ricognizione
Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, interrompe gli studi.
Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore per la ricognizione della carriera.
Gli studenti, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, devono effettuare il pagamento della tassa di ricognizione, per ogni anno di interruzione, oltre l’eventuale saldo delle tasse universitarie relative all’ultimo anno accademico in cui è stata presentata l’iscrizione.
Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.
Sospensione
Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento dei relativi titoli; inoltre, lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:
- iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
- servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
- nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita; la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
- grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’anno accademico corrispondente o per quelli successivi all’evento, per l’intera durata dell’infermità;
- gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti all’apprezzamento discrezionale del Direttore Amministrativo.
La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda in carta legale reperibile on line nell’Area personale “MyUnifortunato” sezione modulistica, versando € 166,00 (comprensiva dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda) sul c/c postale n. 74296302 intestato a: Università telematica “Giustino Fortunato”.
Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi, non è tenuto a versare la tassa di ricognizione.
Negli anni di sospensione, prontamente richiesta secondo le modalità su riportate, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.