sede

Consiglio di Facoltà

ATENEO

Facoltà

    1. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
    2. Il Consiglio così composto:
      •   il Preside
      •   i professori di ruolo di prima e di seconda fascia
      •   i professori straordinari ex art. 1, c.12 legge 240/2010
      •   i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori     della Facoltà, con un minimo di uno
      •  i professori a contratto in ragione di uno ogni quattro

       Funge da segretario un Professore di ruolo o un ricercatore strutturato.

Consiglio di Facoltà

      1. Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.
      2. In particolare il Consiglio di Facoltà
        1. delibera, nell’osservanza della Legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facoltà, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione
        2. delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facoltà
        3. programma e organizza l’attività didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica la qualità del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento; coordina lo svolgimento delle attività didattiche in conformità con le disposizioni ministeriali
        4. formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor
        5. individua e aggiorna periodicamente fattori di qualità del servizio relativi all’attività didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi
        6. adotta criteri e linee guida per le valutazioni delle carriere pregresse degli studenti in ingresso e ne valuta l’attribuzione dei corrispondenti CFU, stabilendo gli eventuali debiti formativi alla stregua delle istruttorie predisposte dagli uffici universitari. In merito può delegare una o più commissioni costituite dai docenti
        7. provvede alla nomina dei cultori della materia
        8. adotta criteri generali per la costituzione delle commissioni di esame
        9. propone l’istituzione di Master di I e II livello di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento
        10. delibera il calendario delle attività didattiche
        11. formula proposte per il conferimento delle lauree “honoris causa” e del titolo di Professore Emerito ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592.

                    

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