Ambiente e tutela degli animali entrano nella Costituzione, dopo l’approvazione definitiva della Camera del provvedimento che modifica due articoli, il 9 e il 41, e che introduce per la prima volta il principio dell’interesse delle future generazioni.
Abbiamo chiesto un commento al prof. Carmine De Angelis, che insegna diritto costituzionale all’Università Giustino Fortunato.
“L’articolo 9 si è consolidato sulla tutela della natura storico culturale del nostro patrimonio paesaggistico e artistico. La modifica adesso amplia la sfera dei principi fondamentali di tutela all’ambiente, alla biodiversità e all’ecosistema. Non è tuttavia una novità. Poiché gran parte di questi principi sono stati enucleati nelle sentenze della Corte Costituzionale in materia e implementati nelle attività legislative.
Del tutto nuovo è invece è il principio delle responsabilità per le generazioni future. La Costituzione assume un ruolo “paternalistico” di responsabilità per il futuro ed anche per chi verrà dopo.
Sempre in questo articolo si introduce la tutela degli animali attraverso una previsione di riserva di legge statale, cioè si lascia al legislatore la disciplina delle forme e dei modi di tale tutela.
Poi è stato modificato l’art 41, che nasce come forma di tutela dell’iniziativa economica che veniva vincolata soltanto ai fini sociali e a quelli di interesse pubblico. Adesso si amplia la sfera dei limiti dell’iniziativa privata al danno alla salute e all’ambiente. A titolo di esempio, alquanto esplicativo, i danni relativi all’ambiente, godendo di solida e robusta tutela costituzionale, dovranno trovare maggiore regime sanzionatorio, norme più rigorose e sanzionatorie di quelle attuali.
Gran parte del dibattito ha accolto con entusiasmo queste riforme costituzionali, ma è indubbio che ci sono anche delle difficoltà perché si rafforza una vocazione ortopedica della Costituzione. Più diritti, più tutele rimandano anche ad un più complesso ed estensivo potere interpretativo della Corte Costituzionale.
Un fenomeno non nuovo ma preoccupante. Più si estende la semantica giuridica e la stessa galassia dei valori più il testo costituzionale si sfuma, con limiti incerti e scarsi bilanciamenti tra valori e norme. Così come quanto più si ampliano le categorie dei diritti protetti tanto più può esserci una invasione giurisprudenziale a scapito dell’attività legislativa.
Certi temi, che richiamano una partecipazione sociale, un dibattito parlamentare, anche una tensione sociale devono trovare spazio nella legislazione più che nel testo Costituzionale. L’idea che più si rafforzano i contenuti di un testo Costituzionale più si rende giustizia sociale è una “torsione” dogmatica del nostro testo costituzionale che nasconde ben altre difficoltà. Spesso la crisi della rappresentanza utilizza strumentalmente l’ancora dei principi come panacea per altri “malanni”, o lo stesso Giudice della Legge supplice all’assenza o carenza di una vocazione dibattimentale dell’organo legislativo.
Ben vengano tutele ma attenzione ad esagerare. Diritti insaziabili, in assenza di un Parlamento “programmatore”, spesso bussano la porta a una Giurisprudenza pervasiva”.